Costituire una società all’estero non significa necessariamente che quella società sia anche fiscalmente residente fuori dall’Italia. La sede indicata nell’atto costitutivo è infatti soltanto uno degli elementi considerati dalla normativa, perché una società può essere considerata fiscalmente residente in Italia anche quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, la direzione effettiva o la gestione ordinaria dell’impresa si trovano principalmente nel nostro Paese.
È in questo contesto che si parla di esterovestizione, espressione utilizzata per descrivere la localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società quando la realtà organizzativa e gestionale conduce invece all’Italia. Questo non significa che costituire una società o una holding in un altro Stato sia di per sé illegittimo: occorre verificare se la localizzazione dichiarata corrisponde al modo in cui la società viene effettivamente diretta e gestita.
Cos’è l’esterovestizione: significato e definizione
Con esterovestizione societaria si indica comunemente la situazione in cui una società formalmente localizzata all’estero viene considerata fiscalmente residente in Italia in base ai criteri previsti dalla normativa tributaria. La questione si pone quindi quando la sede formale e la realtà della gestione non coincidono.
La costituzione di una società in un altro Stato, anche quando offre un regime fiscale più favorevole, non consente però di presumere automaticamente l’esistenza di una struttura artificiosa. Sul piano europeo, la Corte di giustizia ha chiarito che la scelta di stabilirsi in un altro Stato membro per beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce, da sola, un abuso della libertà di stabilimento; diverso è il caso delle costruzioni puramente artificiali che non corrispondono a un effettivo insediamento e a una reale attività economica.
In questa prospettiva, la presenza di soci italiani, i rapporti con società del gruppo residenti in Italia o una fiscalità estera più vantaggiosa possono far parte del quadro da esaminare, ma la verifica deve concentrarsi sui criteri di residenza previsti dalla legge e sulla situazione concretamente riscontrabile.
Art. 73 TUIR ed esterovestizione: la norma di riferimento
Nel 2026 la residenza fiscale delle società è disciplinata dall’articolo 73, comma 3, TUIR, modificato dal D.Lgs. 209/2023. Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, i nuovi criteri si applicano dal 2024.
Una società o un ente è considerato fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, ricorre almeno uno di questi criteri:
- sede legale nel territorio dello Stato;
- sede di direzione effettiva in Italia;
- gestione ordinaria in via principale in Italia.
I criteri sono alternativi: è quindi sufficiente che ne ricorra uno. La sede di direzione effettiva corrisponde al luogo in cui vengono assunte, in modo continuativo e coordinato, le decisioni strategiche che riguardano la società nel suo complesso. La gestione ordinaria riguarda invece il luogo in cui vengono svolte, sempre in modo continuativo e coordinato, le attività della gestione corrente.
La riforma ha modificato i criteri utilizzati in precedenza, che facevano riferimento alla sede legale, alla sede dell’amministrazione e all’oggetto principale. Dal 2024 l’oggetto principale non è più un criterio generale per stabilire la residenza fiscale di società ed enti. L’articolo 73 continua a richiamarlo per determinare l’oggetto esclusivo o principale dell’ente ai fini della sua qualificazione fiscale, ma non lo include più tra i criteri di residenza previsti dal comma 3.
A queste regole si aggiunge una specifica presunzione prevista dal comma 5-bis per alcune società ed enti esteri che detengono partecipazioni di controllo in soggetti residenti in Italia. Salvo prova contraria, la residenza può essere ricondotta all’Italia quando il soggetto estero è, a sua volta, controllato anche indirettamente da soggetti residenti oppure quando il suo consiglio di amministrazione, o organo equivalente, è composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia. Il comma 5-ter precisa inoltre come deve essere verificato il controllo ai fini di questa presunzione.
La presenza di soci o amministratori italiani, quindi, non basta da sola a far scattare la presunzione. Occorre verificare che ricorrano le condizioni specificamente previste dalla norma.
Per questo, nell’ambito di una consulenza in fiscalità internazionale, la residenza della società deve essere valutata sulla base della sua struttura concreta, distinguendo i criteri generali dell’articolo 73 dalle presunzioni previste per situazioni specifiche.
Come si configura l’esterovestizione societaria
Quando la sede legale è all’estero, la verifica riguarda soprattutto il luogo in cui vengono realmente assunte le decisioni strategiche e quello in cui viene gestita in modo continuativo l’attività corrente della società. Non esiste un singolo documento o comportamento decisivo: per capire dove si trova effettivamente la gestione dell’impresa occorre considerare il suo funzionamento nel complesso.
A seconda della struttura societaria, possono quindi assumere rilievo il luogo in cui gli amministratori svolgono concretamente le proprie funzioni, il modo in cui vengono prese le decisioni, le deleghe e i poteri effettivamente esercitati, la gestione dei rapporti contrattuali e bancari, l’organizzazione del personale e degli uffici e la provenienza delle istruzioni operative. Nessuno di questi elementi, preso isolatamente, basta a determinare la residenza fiscale, ma insieme possono aiutare a individuare dove si trovano la direzione effettiva e la gestione ordinaria.
Anche la residenza degli amministratori va letta in questo quadro. Non è, di per sé, uno dei tre criteri generali previsti dal comma 3 dell’articolo 73, ma può contribuire a ricostruire dove viene esercitata concretamente la gestione. Assume inoltre uno specifico rilievo nella presunzione del comma 5-bis quando l’organo amministrativo è composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.
Questo approccio complessivo trova riscontro anche nella giurisprudenza. Nella sentenza n. 14485 del 23 maggio 2024, riferita alla disciplina precedente alla riforma, la Cassazione ha affermato che l’esterovestizione può essere dimostrata anche attraverso presunzioni, ma gli indizi devono essere valutati nel loro insieme e non singolarmente, secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La sentenza resta quindi utile soprattutto per comprendere come devono essere letti gli elementi di prova, mentre per i periodi d’imposta successivi alla riforma occorre applicare i nuovi criteri dell’articolo 73.
Esterovestizione persona fisica e persona giuridica
L’espressione “esterovestizione della persona fisica” viene talvolta utilizzata nel linguaggio comune, ma sul piano fiscale è importante distinguere la posizione delle persone fisiche da quella delle società.
Per società ed enti, la residenza fiscale è disciplinata dall’articolo 73 TUIR e la verifica riguarda quindi l’eventuale esterovestizione societaria. Per una persona fisica, invece, il riferimento è l’articolo 2 TUIR e occorre stabilire se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ricorrono in Italia i criteri previsti per la residenza fiscale individuale.
La differenza è sostanziale. Nel caso delle società si considerano sede legale, direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale; per le persone fisiche, invece, rilevano la residenza ai sensi del codice civile, il domicilio, la presenza fisica e la presunzione relativa collegata all’iscrizione anagrafica.
I due sistemi rispondono quindi a criteri diversi e non possono essere sovrapposti. Il tema relativo al trasferimento individuale è approfondito separatamente nell’articolo dedicato alla residenza fiscale all’estero.
Esterovestizione: reato o abuso del diritto?
L’esterovestizione non è, di per sé, un reato tributario e non coincide automaticamente con l’abuso del diritto. Il primo aspetto da verificare è infatti se, applicando i criteri dell’articolo 73 TUIR, una società formalmente residente all’estero debba essere considerata fiscalmente residente in Italia.
L’abuso del diritto riguarda invece una situazione diversa. L’articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente si riferisce a operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando formalmente le norme fiscali, producono essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La stessa disposizione precisa che l’abuso può essere contestato solo quando il vantaggio fiscale non può essere disconosciuto attraverso la violazione di specifiche norme tributarie. Se la residenza italiana della società deriva direttamente dall’applicazione dei criteri previsti dall’articolo 73, i due piani non devono quindi essere confusi.
Anche l’eventuale rilevanza penale va valutata separatamente. Se una società viene considerata fiscalmente residente in Italia e risultano obblighi dichiarativi o fiscali non rispettati, occorre verificare se la condotta concreta rientri in una delle fattispecie previste dalla normativa penale tributaria, tenendo conto anche degli elementi soggettivi e delle eventuali soglie di punibilità. La sola contestazione di esterovestizione, quindi, non determina automaticamente una responsabilità penale.
Nel 2026 va inoltre considerato il regime normativo effettivamente applicabile. L’entrata in vigore del nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato con il D.Lgs. 173/2024, è stata rinviata al 1° gennaio 2027 dal D.L. 200/2025, convertito dalla L. 26/2026. Per le violazioni rilevanti nel 2026 occorre quindi fare riferimento alla disciplina sanzionatoria e penale vigente per l’anno interessato.
Infine, quando una fattispecie viene effettivamente qualificata come abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis, la norma stabilisce che le operazioni abusive non costituiscono fatti punibili secondo le leggi penali tributarie, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Holding estera ed esterovestizione: come restare nella legalità
La costituzione di una holding estera non comporta automaticamente esterovestizione. Una società che detiene o controlla partecipazioni italiane può essere fiscalmente residente in un altro Stato, purché la sua organizzazione e la sua gestione siano coerenti con la residenza dichiarata e con i criteri previsti dall’articolo 73 TUIR.
Non esiste, però, un numero prestabilito di uffici, dipendenti o costi capace, da solo, di dimostrare la residenza fiscale estera di una holding. La struttura va valutata in relazione alle funzioni che svolge realmente: una holding che si occupa soprattutto di detenere e gestire partecipazioni può avere un’organizzazione molto diversa da quella di una società industriale o commerciale.
Contano soprattutto il reale funzionamento degli organi societari, l’autonomia con cui vengono assunte le decisioni e la coerenza tra la governance prevista sulla carta e quella effettivamente esercitata. Anche il rapporto con la capogruppo o con i soci va valutato nello stesso quadro, perché il normale esercizio dei diritti dell’azionista non coincide necessariamente con la gestione diretta della società partecipata.
Se la holding controlla soggetti residenti in Italia, occorre inoltre verificare se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 73, comma 5-bis, che introduce una specifica presunzione di residenza per alcune strutture di controllo transfrontaliere.
Lo stesso tipo di analisi può riguardare una holding familiare inserita in una struttura internazionale. Se tra le società del gruppo vengono effettuate anche operazioni transfrontaliere, il tema della residenza fiscale resta distinto da quello del transfer pricing: i due aspetti possono riguardare lo stesso gruppo, ma seguono regole diverse.
Come difendersi da un accertamento di esterovestizione
In caso di contestazione, la documentazione deve permettere di ricostruire dove e come la società è stata effettivamente diretta e gestita. Il certificato estero di residenza fiscale, la sede statutaria e i verbali delle riunioni possono essere importanti, ma acquistano valore soprattutto quando sono coerenti con il funzionamento concreto della società.
A seconda del caso, possono essere utili i verbali e i documenti preparatori delle riunioni, le deleghe e le procure, la corrispondenza relativa alle decisioni societarie, i contratti, la documentazione bancaria, l’organizzazione delle funzioni amministrative e le prove della disponibilità di locali e personale. Non conta soltanto disporre dei documenti, ma che questi descrivano in modo coerente il modo in cui la società opera realmente.
Anche la giurisprudenza sottolinea l’importanza di una valutazione complessiva. Nella sentenza n. 14485/2024, già richiamata, la Cassazione ha affermato che gli indizi utilizzati per dimostrare l’esterovestizione devono essere considerati nel loro insieme e non singolarmente, secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La sentenza riguarda la disciplina precedente alla riforma, ma resta utile per comprendere come devono essere valutati gli elementi di prova.
La situazione può diventare più complessa quando anche lo Stato estero considera la società fiscalmente residente nel proprio territorio. In caso di doppia residenza societaria, occorre verificare la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile, perché non tutti i trattati prevedono lo stesso meccanismo per risolvere il conflitto e, in alcuni casi, può essere necessario l’intervento delle autorità competenti dei due Stati.
Se la contestazione viene formalizzata con un avviso di accertamento, occorre quindi verificare il periodo d’imposta interessato, le regole applicabili in quell’anno e gli elementi utilizzati dall’Amministrazione per sostenere la residenza fiscale italiana. La difesa nel contenzioso tributario dovrà poi confrontare questi elementi con le prove che documentano dove sono state effettivamente esercitate la direzione e la gestione della società.
La sede indicata nei documenti societari, quindi, non basta da sola a determinare la residenza fiscale. Per una struttura internazionale è importante che sede, governance, processi decisionali e gestione concreta siano coerenti tra loro fin dall’origine, soprattutto quando soci, amministratori o altre società del gruppo mantengono legami rilevanti con l’Italia. Ravasi | Pennisi affianca società, gruppi e imprenditori sia nella valutazione preventiva della residenza fiscale sia nella gestione delle contestazioni relative a strutture internazionali.