Pianificare la fiscalità di un’impresa non significa cercare scorciatoie per pagare meno imposte. Significa valutare in anticipo come scelte reali — dalla forma giuridica agli investimenti, dalla struttura societaria all’ingresso in nuovi mercati — incidono sul carico fiscale e sugli altri equilibri dell’attività.
Una buona pianificazione parte quindi dagli obiettivi dell’impresa e confronta le alternative che la legge mette a disposizione, considerando insieme effetti fiscali, costi, vincoli e conseguenze organizzative. Il risparmio d’imposta può essere uno dei risultati della scelta, ma non può fondarsi su operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, né sulla violazione delle norme.
Cos’è la pianificazione fiscale: definizione
La pianificazione fiscale è il processo con cui un’impresa valuta in anticipo le conseguenze tributarie delle proprie decisioni e sceglie, tra le soluzioni lecite e realmente praticabili, quella più coerente con i propri obiettivi. Può riguardare decisioni ricorrenti, come il regime fiscale applicabile, oppure passaggi più strutturali, come una riorganizzazione societaria, un investimento o l’apertura verso l’estero.
In questo contesto si parla spesso anche di ottimizzazione fiscale, espressione che non ha una definizione autonoma nella normativa tributaria e che viene utilizzata per indicare la ricerca di una struttura fiscalmente efficiente nel rispetto delle regole. L’articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente chiarisce, infatti, che resta ferma la libertà di scegliere tra regimi opzionali previsti dalla legge e tra operazioni che comportano un diverso carico fiscale.
Il limite è rappresentato dall’abuso del diritto, disciplinato dall’articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Si entra in questo ambito quando operazioni prive di sostanza economica, pur formalmente rispettose delle norme, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Non sono invece considerate abusive le operazioni sostenute da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche organizzative o gestionali, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa. L’evasione si colloca su un piano ancora diverso, perché presuppone la violazione degli obblighi tributari e non la scelta tra alternative consentite.
Per questo una consulenza fiscale e contabile per imprese non dovrebbe limitarsi al calcolo dell’imposta dovuta, ma aiutare a valutare prima delle decisioni quali effetti fiscali derivano dalle diverse opzioni disponibili.
Pianificazione fiscale vs pianificazione fiscale aggressiva
L’espressione “pianificazione fiscale aggressiva” non identifica, di per sé, una condotta illecita. Nel contesto europeo l’espressione viene utilizzata soprattutto per individuare strutture che possono presentare un rischio di elusione o abuso e che, in determinati casi, sono soggette a specifici obblighi di trasparenza.
La Direttiva (UE) 2018/822, conosciuta come DAC6 e recepita in Italia con il D.Lgs. 100/2020, disciplina infatti la comunicazione di determinati meccanismi transfrontalieri. La direttiva non costruisce una definizione generale di “pianificazione fiscale aggressiva”, ma utilizza una serie di elementi distintivi, i cosiddetti hallmark, che segnalano un potenziale rischio fiscale. Per alcune categorie è richiesto anche che il vantaggio fiscale rappresenti il beneficio principale o uno dei benefici principali ragionevolmente attesi dal meccanismo.
Tra gli elementi distintivi previsti dalla DAC6 rientrano, a seconda dei casi, alcune operazioni circolari, determinate conversioni di reddito e specifici pagamenti transfrontalieri tra imprese associate. La presenza di un hallmark e l’eventuale obbligo di comunicazione non significano, però, che l’operazione sia automaticamente illecita o abusiva: la qualificazione fiscale dipende dalle norme concretamente applicabili e dai fatti.
Il confine resta quindi legato alla sostanza dell’operazione. Scegliere una soluzione fiscalmente meno onerosa tra quelle consentite è legittimo; costruire un’operazione priva di sostanza economica per ottenere essenzialmente un vantaggio fiscale indebito può invece rientrare nell’abuso del diritto, mentre la violazione diretta di obblighi tributari appartiene al piano dell’evasione.
Strumenti di pianificazione fiscale per imprese
Non esiste uno strumento di pianificazione fiscale adatto a tutte le imprese. La scelta dipende dalla dimensione dell’attività, dal modello di business, dalla struttura dei soci, dalla destinazione degli utili, dagli investimenti previsti e dagli obiettivi di medio-lungo periodo. Tra gli strumenti che possono entrare in una pianificazione fiscale aziendale rientrano:
- forma giuridica: ditta individuale, società di persone e società di capitali hanno regole fiscali, contributive, patrimoniali e di governance diverse, che vanno confrontate nel loro insieme;
- regimi e opzioni fiscali: quando la legge offre regimi alternativi o opzioni, la convenienza va verificata considerando requisiti, durata, effetti e possibili cause di decadenza;
- holding: una struttura di gruppo può rispondere a esigenze di governance, gestione delle partecipazioni, reinvestimento o passaggio generazionale, ma non rappresenta di per sé una soluzione per ridurre le imposte;
- trust: può essere utilizzato per esigenze patrimoniali o di pianificazione generazionale, ma gli effetti fiscali dipendono dalla struttura concreta e non esiste un vantaggio fiscale automatico legato alla sua istituzione;
- operazioni straordinarie: conferimenti, fusioni, scissioni e altre riorganizzazioni possono accompagnare cambiamenti reali dell’impresa, ma richiedono una verifica specifica degli effetti civilistici e fiscali dell’operazione scelta.
La pianificazione fiscale d’impresa funziona quindi solo se questi strumenti vengono collegati a esigenze concrete. Una consulenza aziendale strategica può aiutare a mettere in relazione gli obiettivi economici con le alternative disponibili, mentre l’ottimizzazione degli assetti societari richiede di considerare insieme governance, patrimonio, fiscalità e prospettive future. Lo stesso vale per strumenti più specifici, come la holding familiare o il trust familiare, che devono essere valutati per le funzioni che possono realmente svolgere nella struttura dell’impresa o della famiglia.
Pianificazione fiscale strategica: i 3 livelli
Non esiste una classificazione normativa della pianificazione fiscale in tre livelli. Per analizzare il tema in modo ordinato, è però utile distinguere tre piani: la struttura dell’attività, l’organizzazione societaria o di gruppo e, quando presente, la dimensione internazionale.
Il primo livello riguarda la struttura con cui viene esercitata l’attività. Qui si confrontano, per esempio, ditta individuale e società, regime fiscale, modalità di remunerazione, costi deducibili e destinazione degli utili. È il livello da cui partire quando l’attività nasce o quando la struttura esistente non è più coerente con dimensioni, rischi e obiettivi raggiunti.
Il secondo livello riguarda l’organizzazione societaria e di gruppo. Diventa rilevante quando esistono più attività o partecipazioni, quando si vuole separare la gestione operativa da quella delle partecipazioni oppure quando entrano in gioco nuovi soci, investimenti o obiettivi di continuità familiare. In questa fase possono essere valutate una holding o operazioni di riorganizzazione, sempre partendo da ragioni economiche e organizzative reali.
Il terzo livello è internazionale e interessa imprese che operano effettivamente in più Paesi. La pianificazione deve allora coordinare residenza fiscale, eventuali stabili organizzazioni, convenzioni contro le doppie imposizioni, ritenute, rapporti infragruppo e obblighi di comunicazione. Una presenza estera deve essere valutata alla luce delle attività e delle funzioni effettivamente svolte e delle regole fiscali applicabili: il vantaggio fiscale, da solo, non determina automaticamente l’esistenza di un abuso.
I tre livelli non sono tappe obbligatorie. Un’impresa può avere bisogno soltanto del primo oppure trovarsi a gestire contemporaneamente più piani: la scelta dipende dalla struttura reale dell’attività, non dalla ricerca di un modello standard.
Pianificazione fiscale per ditta individuale
Per una ditta individuale, la pianificazione fiscale parte dal regime applicabile e dalla struttura effettiva dei costi e dei ricavi. Nel 2026 il regime forfetario può essere applicato dalle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e rispettano le condizioni previste dalla legge, tra cui il limite di 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente. Devono inoltre essere verificate le altre condizioni di accesso e le cause di esclusione previste dalla disciplina.
Se nel corso dell’anno i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa di applicarsi nello stesso anno e l’IVA è dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento del limite. Se i ricavi o compensi superano 85.000 euro ma non superano 100.000 euro, il regime resta applicabile per l’anno in corso e cessa dall’anno successivo.
La convenienza del forfetario non può comunque essere valutata guardando soltanto all’aliquota dell’imposta sostitutiva. Nel confronto con il regime ordinario incidono anche la tipologia e l’ammontare dei costi, il modo in cui viene determinato il reddito, la situazione personale dell’imprenditore e le prospettive di crescita. Nel regime forfetario, infatti, il reddito imponibile non viene determinato sottraendo analiticamente i costi effettivamente sostenuti. Si applica invece ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l’attività; dal reddito così determinato sono poi deducibili i contributi previdenziali versati secondo quanto previsto dalla disciplina.
Quando l’attività cresce, può diventare opportuno confrontare la ditta individuale con una SRL. Nel linguaggio comune si parla spesso di “trasformare” la ditta in società, ma tecnicamente non si tratta di una trasformazione societaria: l’impresa individuale fa capo alla persona fisica, mentre la SRL è un soggetto distinto. Il passaggio può essere realizzato, per esempio, attraverso il conferimento dell’azienda in una società, e richiede una valutazione specifica degli effetti civilistici, fiscali, contributivi e patrimoniali. La scelta della SRL, quindi, non dovrebbe dipendere soltanto da un confronto tra aliquote.
Pianificazione fiscale internazionale: opportunità e rischi
La pianificazione fiscale internazionale riguarda imprese che hanno attività, società, investimenti o rapporti economici in più Paesi. In questi casi l’obiettivo non è individuare semplicemente la giurisdizione con la tassazione più bassa, ma capire come coordinare le regole dei diversi Stati senza creare doppie imposizioni, duplicazioni di adempimenti o strutture non coerenti con l’attività reale.
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni assumono un ruolo centrale perché stabiliscono, per le materie disciplinate dal singolo trattato, quale Stato può tassare determinati redditi e prevedono i meccanismi per eliminare o ridurre la doppia imposizione. La loro applicazione va però verificata insieme alla normativa interna, alla residenza dei soggetti coinvolti, alla presenza di eventuali stabili organizzazioni e alle regole sulle ritenute.
Per i gruppi societari entrano inoltre in gioco i prezzi applicati nelle operazioni tra imprese associate. Il transfer pricing infragruppo risponde a regole proprie e richiede che le condizioni delle operazioni transfrontaliere siano valutate secondo la disciplina applicabile, senza confondere questo tema con la semplice scelta del Paese in cui localizzare una società.
Anche la localizzazione estera deve corrispondere alla realtà. Una società costituita fuori dall’Italia può essere considerata fiscalmente residente nel nostro Paese se ricorrono i criteri di residenza previsti dall’articolo 73 TUIR, con il conseguente rischio di contestazioni di esterovestizione. A ciò possono aggiungersi, quando ne ricorrono i presupposti, gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina DAC6 per determinati meccanismi transfrontalieri.
L’ottimizzazione fiscale internazionale è quindi sostenibile solo quando struttura societaria, funzioni, decisioni e flussi economici sono coerenti con l’attività effettivamente svolta nei diversi Paesi.
Quando è il momento giusto per pianificare le tasse
La pianificazione fiscale è più utile prima che una decisione produca effetti. Una verifica annuale permette di controllare se il regime e la struttura utilizzati sono ancora adeguati, ma i momenti più delicati sono quelli in cui l’impresa cambia: ingresso di nuovi soci, investimenti rilevanti, acquisizioni o cessioni, riorganizzazioni societarie, apertura verso l’estero o modifica della forma con cui viene esercitata l’attività.
Lo stesso vale per il passaggio generazionale d’azienda. Affrontare per tempo il trasferimento dell’impresa consente di valutare insieme continuità della gestione, governance, assetti proprietari e conseguenze fiscali, invece di intervenire quando le decisioni sono già state prese o le alternative si sono ridotte.
Pianificare non significa quindi fissare oggi l’assetto fiscale “migliore” una volta per tutte. Significa aggiornare le scelte quando cambiano numeri, obiettivi, soci, investimenti o mercati e confrontare gli scenari prima di renderli operativi. È su questo passaggio che si concentra il lavoro di Ravasi | Pennisi: trasformare regole fiscali e alternative societarie in scenari comparabili, così che l’imprenditore possa decidere conoscendo in anticipo effetti, costi e vincoli delle diverse opzioni.