Residenza fiscale all’estero: requisiti e regola dei 183 giorni

Fiscalità internazionale

Ottobre 5, 2026

Trasferirsi all’estero non significa automaticamente perdere la residenza fiscale in Italia. Ai fini delle imposte sui redditi conta dove la persona vive effettivamente, dove sviluppa in via principale le proprie relazioni personali e familiari, quanto tempo trascorre in Italia e quale situazione risulta dalle anagrafi.

Dal 1° gennaio 2024 l’articolo 2 del TUIR è stato riscritto dal D.Lgs. 209/2023. La riforma ha introdotto la presenza fisica in Italia come criterio autonomo di residenza e ha trasformato l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in una presunzione superabile con prova contraria. Per chi trasferisce la propria vita all’estero, quindi, la verifica è sostanziale e documentale, non soltanto anagrafica.

Cos’è la residenza fiscale e come si determina

La residenza fiscale individua lo Stato nel quale una persona è considerata residente ai fini delle imposte sui redditi. Stabilire se una persona è fiscalmente residente in Italia è rilevante perché, in linea generale, chi è fiscalmente residente in Italia è assoggettato a imposizione sui redditi ovunque prodotti, mentre il non residente è tassato in Italia sui redditi che la normativa considera prodotti nel territorio dello Stato, salvo l’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Nel 2026 il riferimento è l’articolo 2 del DPR 917/1986, nella formulazione vigente dal 2024. Una persona è fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, ricorre almeno uno dei criteri previsti dalla norma: 

  • residenza ai sensi del codice civile
  • domicilio nel territorio dello Stato
  • presenza fisica in Italia 
  • iscrizione, salvo prova contraria, nell’anagrafe della popolazione residente.

I criteri sono alternativi, non cumulativi. È quindi sufficiente che uno di essi sussista per la maggior parte del periodo d’imposta.

Il primo criterio richiamato dal TUIR è la residenza ai sensi del codice civile, cioè il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale. Il domicilio, invece, ha ai fini fiscali una definizione autonoma: è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona. Dal 2024 assume rilievo anche la presenza fisica in Italia, che può determinare da sola la residenza fiscale quando ricorre per la maggior parte del periodo d’imposta.

Il quarto criterio riguarda l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Residenza fiscale e residenza anagrafica, però, non coincidono necessariamente: l’iscrizione anagrafica costituisce oggi una presunzione relativa, che il contribuente può superare fornendo prova della propria effettiva residenza fiscale all’estero.

Questo è il quadro applicabile nel 2026. Il D.Lgs. 117/2026 ha approvato il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, applicabile dal 1° gennaio 2027; la disciplina della residenza delle persone fisiche resta collocata nell’articolo 2 e mantiene i criteri introdotti dalla riforma del 2024.

Regola dei 183 giorni: come si calcola

La regola dei 183 giorni riguarda il criterio della presenza fisica in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta. In un anno di 365 giorni, questa soglia è raggiunta con almeno 183 giorni; in un anno bisestile, composto da 366 giorni, ne occorrono almeno 184.

La norma precisa che nel conteggio devono essere considerate anche le frazioni di giorno. Per il 2026, che ha 365 giorni, una persona fisicamente presente in Italia per almeno 183 giorni soddisfa quindi il criterio della presenza previsto dall’articolo 2 TUIR. I giorni di presenza non devono essere consecutivi: i diversi periodi trascorsi in Italia nel corso dell’anno vengono sommati tra loro.

Il numero dei giorni, però, non esaurisce l’analisi. Anche chi trascorre meno di 183 giorni in Italia può risultare fiscalmente residente se, per la maggior parte del periodo d’imposta, mantiene qui la propria residenza civilistica o il domicilio fiscale. Allo stesso modo, avere un’abitazione all’estero non neutralizza il criterio della presenza fisica quando la presenza in Italia supera la soglia prevista dalla legge.

Per chi si sposta frequentemente tra più Stati è quindi opportuno ricostruire con precisione il calendario delle presenze e verificarlo insieme agli altri elementi rilevanti: abitazioni disponibili, relazioni personali e familiari e situazione anagrafica.

La regola dei 183 giorni utilizzata per determinare la residenza fiscale non va inoltre confusa con quella prevista da molte Convenzioni contro le doppie imposizioni per il reddito da lavoro dipendente. Si tratta di due regole diverse, che rispondono a finalità differenti.

Requisiti per la residenza fiscale all’estero

Per essere considerati fiscalmente non residenti in Italia non basta dichiarare di vivere all’estero. Occorre verificare che, per la maggior parte del periodo d’imposta, non ricorra in Italia nessuno dei criteri dell’articolo 2 TUIR oppure, quando opera la presunzione anagrafica, che vi siano elementi sufficienti per superarla.

Per il cittadino italiano che trasferisce effettivamente la propria residenza all’estero, l’iscrizione all’AIRE è un obbligo anagrafico e la relativa dichiarazione deve essere resa all’ufficio consolare competente nei termini previsti. Sul piano fiscale, tuttavia, la sola iscrizione all’AIRE non è sufficiente a escludere la residenza fiscale in Italia: occorre verificare la posizione alla luce dei criteri previsti dall’articolo 2 TUIR.

A questa regola generale si aggiunge una specifica presunzione prevista dall’articolo 2, comma 2-bis, TUIR per i cittadini italiani che si trasferiscono in determinati Stati o territori. La presunzione non è assoluta: il contribuente può superarla dimostrando, con elementi concreti, che la propria residenza fiscale è effettivamente all’estero.

Devono quindi essere esaminati la dimora abituale, la presenza effettiva nei diversi Stati e il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari. Contratto di lavoro estero, disponibilità di un’abitazione, utenze, iscrizioni locali e altri documenti possono concorrere a descrivere la situazione, ma nessun elemento isolato sostituisce l’analisi complessiva.

Quando due Stati, applicando le rispettive normative interne, considerano entrambi la persona residente, può verificarsi una doppia residenza. Se esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni, il conflitto viene normalmente risolto attraverso i criteri previsti dal trattato applicabile, che possono comprendere abitazione permanente, centro degli interessi vitali, dimora abituale, nazionalità e, se necessario, accordo tra le autorità competenti.

Per chi trasferisce la propria vita fuori dall’Italia, un’adeguata assistenza in fiscalità internazionale consente di coordinare normativa italiana, regole dello Stato estero e Convenzione applicabile prima che emerga una contestazione.

Residenza fiscale estera senza iscrizione AIRE: si può?

Per i periodi d’imposta dal 2024 la risposta è diversa rispetto al passato. L’articolo 2 TUIR prevede una presunzione relativa legata all’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente: se una persona continua a risultare anagraficamente residente in Italia per la maggior parte dell’anno, l’Amministrazione può presumere la residenza fiscale italiana, ma il contribuente può fornire prova contraria.

Una residenza fiscale estera senza iscrizione AIRE non è quindi esclusa in assoluto sul piano tributario. È però una posizione più delicata, perché occorre dimostrare con elementi concreti che, nonostante il dato anagrafico, per la maggior parte dell’anno non ricorrevano in Italia residenza ai sensi del codice civile, domicilio fiscale o presenza fisica; ciò non fa comunque venir meno gli obblighi anagrafici previsti per chi trasferisce la propria residenza all’estero.

La distinzione tra la disciplina precedente e quella vigente dal 2024 è importante anche nella lettura della giurisprudenza: con la sentenza n. 19843 del 18 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito che i nuovi criteri introdotti dal D.Lgs. 209/2023 si applicano alle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 2024 e non retroattivamente alle annualità precedenti.

Allo stesso tempo, l’iscrizione all’AIRE non è sufficiente, da sola, a escludere la residenza fiscale in Italia: anche un contribuente regolarmente iscritto può essere considerato fiscalmente residente se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ricorre in Italia uno dei criteri sostanziali previsti dall’articolo 2 TUIR.

Per questo, la posizione non dovrebbe essere verificata soltanto al momento di un controllo. Posizione anagrafica, presenze, abitazione, lavoro e relazioni familiari dovrebbero restituire un quadro coerente con il trasferimento effettivamente realizzato.

Residenza fiscale estera con famiglia in Italia: i rischi

Dal 2024 la presenza della famiglia in Italia assume un rilievo diretto nella definizione del domicilio fiscale. L’articolo 2 TUIR individua infatti il domicilio nel luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Il fatto che coniuge, partner o figli continuino a vivere stabilmente in Italia non determina automaticamente la residenza fiscale italiana, ma è un elemento da valutare insieme agli altri dati della situazione concreta.

Se la persona lavora all’estero ma rientra frequentemente in Italia, dispone qui dell’abitazione familiare e mantiene nel Paese il nucleo principale delle proprie relazioni personali, questi elementi possono assumere rilievo nella valutazione del domicilio fiscale e concorrere a individuarlo in Italia. In questa stessa prospettiva, la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nella nuova definizione, assumono rilievo le relazioni personali e familiari sviluppate principalmente nel territorio dello Stato. La valutazione deve comunque riguardare l’insieme delle circostanze e non può dipendere da un singolo elemento.

Anche la giurisprudenza precedente alla riforma può offrire indicazioni utili sul piano probatorio, pur dovendo essere letta alla luce della normativa allora vigente. Nell’ordinanza n. 18009 del 6 giugno 2022, relativa a un contribuente che lavorava per una società italiana ma viveva in Svizzera, la Cassazione ha valorizzato un insieme di elementi legati alla vita effettiva all’estero, tra cui abitazione, utenze e presenza del nucleo familiare.

Per le persone fisiche questo tema non va confuso con il rischio di esterovestizione, che riguarda invece la residenza fiscale di società ed enti. Le due questioni possono presentarsi nello stesso contesto internazionale, ma hanno presupposti differenti.

Lavorare in Italia con residenza fiscale estera

Avere la residenza fiscale all’estero non impedisce di lavorare in Italia, ma occorre distinguere la residenza della persona dal luogo in cui viene tassato il reddito da lavoro. Chi è fiscalmente non residente in Italia può infatti essere tassato sui redditi prodotti nel territorio dello Stato e, nel caso del lavoro dipendente, assume normalmente rilievo il luogo in cui l’attività viene materialmente svolta, fermo quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.

Proprio le Convenzioni possono prevedere regole specifiche quando il lavoro viene svolto temporaneamente in uno Stato diverso da quello di residenza. In molti casi, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza può operare solo se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dal singolo trattato, tra cui il limite temporale applicabile, il pagamento della remunerazione da parte o per conto di un datore non residente nello Stato in cui il lavoro è svolto e il mancato sostenimento del relativo costo da parte di una stabile organizzazione del datore in tale Stato. Il riferimento ai 183 giorni, quindi, non può essere applicato in modo automatico: formulazione e periodo di riferimento devono essere verificati nella Convenzione concretamente applicabile.

Lo stesso principio vale nello smart working, dove conta il luogo fisico in cui viene resa la prestazione. Una persona fiscalmente residente all’estero che lavora stabilmente dal Paese estero per un datore italiano non diventa residente in Italia per il solo fatto che il datore sia italiano, ferma restando la verifica degli altri criteri dell’articolo 2 TUIR. Al contrario, chi lavora da remoto dall’Italia per la maggior parte del periodo d’imposta può integrare il criterio della presenza fisica anche se il datore di lavoro è estero. Per frontalieri e lavoratori distaccati possono inoltre trovare applicazione discipline specifiche, spesso contenute negli accordi bilaterali: durata della permanenza, luogo effettivo di lavoro, famiglia, abitazione e Convenzione applicabile devono quindi essere valutati caso per caso, mentre gli aspetti previdenziali seguono regole autonome.

Per imprenditori e manager che mantengono interessi societari in Italia, infine, la residenza personale può intrecciarsi con ulteriori profili di fiscalità internazionale, tra cui il transfer pricing infragruppo nelle operazioni tra società associate e la pianificazione fiscale per imprese attive in più giurisdizioni.

Come si dimostra la residenza fiscale estera in caso di accertamento

La prova della residenza fiscale estera non dipende da un singolo certificato. In caso di verifica, la posizione viene ricostruita considerando nel loro insieme la situazione anagrafica, le presenze e gli spostamenti, le abitazioni disponibili, i rapporti familiari, l’attività lavorativa e gli altri elementi che consentono di individuare dove si svolge effettivamente la vita della persona.

Il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità estera rappresenta quindi un documento importante, soprattutto ai fini dell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, ma deve essere coerente con il resto della situazione. Possono assumere rilievo anche contratti di locazione o titoli relativi all’abitazione estera, utenze, contratto di lavoro, registrazioni locali, documentazione fiscale estera, iscrizioni scolastiche dei figli e prove degli spostamenti.

Questo approccio trova riscontro anche nella giurisprudenza. Nell’ordinanza n. 18009/2022, per esempio, la Cassazione ha valorizzato una pluralità di elementi, tra cui l’abitazione in Svizzera, le utenze, la residenza della moglie e del figlio, l’attività lavorativa della coniuge e la frequenza universitaria del figlio. Il caso riguardava però annualità anteriori alla riforma del 2024 e deve quindi essere letto alla luce della normativa allora vigente.

Dal 2024 la coerenza della documentazione assume particolare rilievo anche per chi risulta ancora iscritto nell’anagrafe italiana: poiché la relativa presunzione è superabile, la prova deve ricostruire in modo credibile e coerente la situazione effettiva. Per questo la posizione dovrebbe essere verificata prima di un eventuale controllo, ricostruendo le presenze e conservando la documentazione utile a dimostrare la coerenza tra posizione anagrafica, abitazione, famiglia e lavoro.

Se la residenza viene contestata, un accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate può incidere sui redditi esteri e sugli obblighi dichiarativi italiani relativi alle annualità interessate. La valutazione deve quindi partire dal periodo d’imposta contestato, dalla disciplina applicabile in quell’anno e dall’eventuale Convenzione internazionale.

La residenza fiscale, in definitiva, non coincide con il luogo che si dichiara di aver scelto, ma con quello che emerge dai fatti. Per questo un trasferimento all’estero dovrebbe essere costruito e documentato in modo coerente fin dall’inizio, soprattutto quando presenze, abitazione, lavoro o relazioni personali e familiari continuano a collegare la persona all’Italia. Ravasi | Pennisi affianca persone, imprenditori e manager nella valutazione preventiva della residenza fiscale e dei relativi profili internazionali.