Trust familiare: cos’è, come funziona e quando conviene

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Agosto 25, 2026

Separare il patrimonio personale dai rischi dell’attività d’impresa.
Pianificare la successione riducendo il rischio di conflitti tra eredi.
Destinare risorse a un figlio con disabilità, predisponendone una gestione stabile nel tempo. 

Sono obiettivi molto diversi tra loro, ma accomunati da una stessa esigenza: costruire una struttura giuridica che possa proseguire oltre le vicende personali di chi la costituisce e che funzioni secondo regole chiare, definite in anticipo.

Il trust familiare è uno degli strumenti più flessibili disponibili per raggiungere questi obiettivi. Non è, di per sé, uno strumento di elusione fiscale né una soluzione per nascondere patrimoni: è un rapporto giuridico riconosciuto dall’ordinamento italiano, disciplinato dalla legge regolatrice individuata secondo la Convenzione dell’Aja — normalmente scelta dal disponente — e, per gli aspetti inderogabili, dalle norme italiane applicabili al caso concreto. Come ogni strumento di difesa del patrimonio, la sua efficacia dipende in larga misura dalla qualità della progettazione e dall’anticipo con cui viene inserito nella pianificazione complessiva.

Il trust non è disciplinato in Italia da una legge civilistica organica, ma è riconosciuto attraverso la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con L. 364/1989. Sul piano fiscale, occorre distinguere tra imposizione dei redditi, regolata principalmente dall’art. 73 TUIR, e imposizione indiretta, quest’ultima riformata dal D.Lgs. 139/2024, le cui disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2025.

Cos’è un trust familiare: significato e definizione

L’espressione “trust familiare” non identifica una categoria autonoma prevista dalla legge, ma descrive un trust istituito per perseguire finalità di carattere familiare. Si tratta di un rapporto giuridico attraverso il quale determinati beni vengono posti sotto il controllo di un trustee, affinché li amministri nell’interesse dei beneficiari o per uno scopo definito. Il titolo sui beni può essere intestato al trustee o ad altro soggetto per suo conto, ma il trustee è tenuto a esercitare i propri poteri nel rispetto dell’atto istitutivo, della legge regolatrice e dei doveri connessi al proprio incarico.

Per comprendere il significato del trust familiare occorre partire dalla separazione patrimoniale che può produrre: i beni validamente destinati al trust costituiscono un fondo separato, soggetto alle regole dell’atto istitutivo e della legge regolatrice.

I soggetti coinvolti sono:

  • il disponente: colui che costituisce il trust e vi destina i beni, definendo nell’atto istitutivo le finalità, le istruzioni di gestione e i beneficiari;
  • il trustee: il soggetto che assume il controllo e l’amministrazione dei beni secondo l’atto istitutivo e la legge regolatrice;
  • i beneficiari: i soggetti o la classe di soggetti nel cui interesse il trust è gestito — tipicamente il coniuge, i figli o altri familiari del disponente;
  • il guardiano (o protector): figura facoltativa con funzioni di controllo sull’operato del trustee, che può avere poteri di veto su determinate decisioni o il compito di tutelare gli interessi dei beneficiari.

Come funziona un trust familiare

Il funzionamento di un trust familiare può essere compreso attraverso quattro profili: costituzione, gestione, distribuzione e durata.

Costituzione.
Il disponente redige l’atto istitutivo nel quale definisce i beni destinati al trust, l’identità del trustee, i beneficiari, le finalità, le istruzioni di gestione e la durata. Il trust deve risultare da un atto scritto; la forma concretamente necessaria dipende dalla legge regolatrice, dalla natura dei beni e dalle formalità richieste per il loro trasferimento. Quando sono coinvolti immobili o altri beni soggetti a pubblicità, è necessario rispettare le forme previste dall’ordinamento italiano.

Gestione.
Il trustee amministra il patrimonio del trust nel rispetto dell’atto istitutivo e della legge regolatrice. I beni del trust costituiscono un fondo separato rispetto al patrimonio personale del trustee: i creditori personali del trustee non possono aggredirli.

Distribuzione.
Al verificarsi degli eventi o delle condizioni previsti nell’atto istitutivo — il raggiungimento di una certa età dei beneficiari, il decesso del disponente, il termine di durata del trust — il trustee distribuisce i beni ai beneficiari secondo le istruzioni ricevute. Di regola, il trust si conclude con la distribuzione finale del patrimonio, salvo le ulteriori cause di cessazione previste dall’atto istitutivo e dalla legge regolatrice.

Durata. La durata del trust è stabilita nell’atto istitutivo nel rispetto della legge regolatrice scelta. Alcuni ordinamenti prevedono una durata massima, mentre altri consentono anche trust a tempo indeterminato. La durata deve essere verificata e definita in sede di progettazione.

A cosa serve un trust familiare

Il trust familiare è uno strumento versatile che può essere impiegato per obiettivi molto diversi. Nella pratica professionale italiana gli utilizzi più frequenti riguardano quattro aree.

Protezione patrimoniale.
Il trust può consentire di separare una parte del patrimonio dai rischi dell’attività imprenditoriale o professionale, nei limiti e con le cautele che si vedranno nella sezione dedicata.

Pianificazione successoria.
Il trust può essere strutturato per proseguire dopo la morte del disponente e regolare nel tempo l’amministrazione e la distribuzione dei beni, definendo condizioni, tempi e modalità di attribuzione ai beneficiari. Questa flessibilità — utile ad esempio nel passaggio generazionale in azienda — deve tuttavia essere coordinata con le norme italiane sulla successione necessaria: il trust non può essere utilizzato per sottrarre ai legittimari i diritti loro riservati dalla legge.

Tutela dei soggetti con disabilità.
Il trust può essere utilizzato per destinare e amministrare nel tempo risorse a favore di una persona con disabilità. In presenza di tutti i requisiti previsti dalla L. 112/2016, cosiddetta legge “Dopo di noi”, il trust può beneficiare delle specifiche agevolazioni fiscali previste per gli strumenti destinati all’inclusione sociale, alla cura e all’assistenza di persone con disabilità grave. L’efficacia concreta dipende dalle clausole dell’atto, dalla scelta del trustee e dai poteri di controllo previsti.

Riservatezza e obblighi di trasparenza.
L’atto istitutivo del trust può consentire una gestione più riservata delle regole familiari rispetto ad altri strumenti. La riservatezza non è però assoluta: il trasferimento di determinati beni richiede formalità nei pubblici registri e il trustee deve rispettare gli obblighi fiscali e antiriciclaggio, compresa l’identificazione del disponente, del trustee, del guardiano, dei beneficiari e degli altri soggetti che esercitano il controllo effettivo. La normativa vigente prevede inoltre, per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, l’iscrizione in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese e la comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva. Modalità, termini e concreta operatività degli adempimenti devono essere verificati sulla base della disciplina vigente al momento della comunicazione.

Quando conviene costituire un trust familiare

Il trust familiare non è uno strumento adatto a tutte le situazioni. La sua complessità e i suoi costi lo rendono particolarmente indicato in specifici contesti.

Imprenditori con patrimoni complessi.
Chi detiene partecipazioni societarie, immobili, strumenti finanziari e altri asset eterogenei può trovare nel trust uno strumento in grado di gestire questa complessità in modo unitario. La holding familiare e il trust possono essere utilizzati in combinazione: la holding concentra le partecipazioni operative, mentre il trust può detenere le quote della holding.

Famiglie con figli minori o soggetti vulnerabili.
Quando uno dei beneficiari non è in grado di gestire autonomamente il proprio patrimonio — per età, disabilità o altre condizioni — il trust può consentire una gestione continuativa con istruzioni precise su modalità e tempi di distribuzione delle risorse, eventualmente nell’ambito della disciplina “Dopo di noi”.

Patrimoni immobiliari significativi.
Chi possiede più immobili e vuole pianificarne la destinazione futura può trovare nel trust uno strumento flessibile per definire condizioni e tempi di attribuzione ai beneficiari.

Situazioni familiari complesse.
Seconde famiglie, figli di diversi matrimoni, conviventi non coniugati, eredi con esigenze molto diverse: il trust consente di costruire soluzioni su misura che la successione legale non sempre consentirebbe, nel rispetto dei diritti dei legittimari.

Trust familiare e protezione del patrimonio

I beni validamente destinati al trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio personale del trustee. La segregazione può produrre effetti anche rispetto alle vicende patrimoniali del disponente e dei beneficiari, ma non rende il trasferimento inattaccabile. Restano applicabili gli strumenti posti a tutela dei creditori e devono essere verificati l’effettivo spossessamento del disponente, i poteri eventualmente riservati e la concreta operatività del trust.

I limiti della protezione sono significativi.

Azione revocatoria (art. 2901 c.c.).
Se il trasferimento al trust avviene dopo il sorgere del credito, il creditore può promuovere l’azione revocatoria quando ricorrono i presupposti dell’art. 2901 c.c. Per i crediti sorti successivamente occorre verificare anche la preordinazione dell’atto al pregiudizio del futuro creditore.

Art. 2929-bis c.c.
In presenza dei relativi presupposti, può trovare applicazione anche l’art. 2929-bis c.c., con riferimento agli atti gratuiti riguardanti immobili o mobili registrati compiuti dopo il sorgere del credito: il creditore munito di titolo esecutivo può procedere all’esecuzione senza avere prima ottenuto una sentenza revocatoria, purché trascriva il pignoramento entro un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.

Anteriorità del trust.
La costituzione anteriore al sorgere dell’esposizione debitoria riduce il rischio di contestazioni, ma non rappresenta da sola una garanzia di inattaccabilità. Devono essere valutate finalità, struttura, poteri riservati al disponente e circostanze concrete.

Debiti tributari.
Per i debiti tributari non opera la disciplina speciale prevista dall’art. 170 c.c. per il fondo patrimoniale. Occorre verificare l’effettività del trust, la titolarità sostanziale dei beni e gli ordinari strumenti di tutela dell’Amministrazione finanziaria. Se il trust è meramente interposto e il disponente conserva la disponibilità effettiva del patrimonio, gli effetti fiscali possono essere ricondotti direttamente a quest’ultimo.

Costi di un trust familiare

Il trust familiare comporta normalmente costi più elevati rispetto al vincolo di destinazione ex art. 2645 ter o al fondo patrimoniale. I costi si articolano in due categorie principali: costi di costituzione e costi di gestione ricorrente.

Costi di costituzione.
Comprendono l’onorario per la progettazione e la redazione dell’atto istitutivo, variabile in funzione della complessità e del valore dei beni, le spese necessarie per gli atti di dotazione e le eventuali imposte e formalità connesse ai beni trasferiti. Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, i trust rilevano quando determinano un arricchimento gratuito dei beneficiari. Come regola generale, l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a loro favore. Modalità, termini ed eventuali opzioni devono essere verificati in base alla normativa vigente al momento dell’operazione. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali devono essere verificate in relazione ai beni e agli effetti concretamente prodotti dagli atti.

In generale, la costituzione di un trust familiare comporta costi superiori rispetto a quella di un fondo patrimoniale, sia per la progettazione iniziale sia per gli atti di dotazione. Il preventivo deve comunque essere elaborato sulla base della struttura e dei beni concretamente coinvolti.

Costi di gestione ricorrente.
Il trustee professionale percepisce normalmente un compenso periodico, determinato in funzione della complessità delle attività, delle responsabilità assunte e, in alcuni casi, del valore del patrimonio gestito. A ciò si aggiungono i costi contabili e fiscali per la tenuta dei conti del trust e la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Aspetti fiscali sui redditi.
Ai fini delle imposte sui redditi, il trattamento dipende dalla struttura concreta del trust e dai diritti attribuiti ai beneficiari. Nei trust opachi, in linea generale, il reddito è tassato in capo al trust con IRES; nei trust trasparenti viene imputato ai beneficiari individuati secondo le regole dell’art. 73 TUIR. La qualificazione non dipende soltanto dalla denominazione utilizzata nell’atto e deve essere distinta dall’ipotesi del trust fiscalmente interposto. Per la valutazione degli aspetti fiscali specifici è indispensabile il supporto di un commercialista esperto nella materia.

Trust familiare o fondo patrimoniale: quale scegliere

Il confronto tra trust familiare e fondo patrimoniale è uno dei temi più frequenti nella consulenza sulla protezione patrimoniale. I due strumenti hanno finalità parzialmente sovrapponibili ma caratteristiche molto diverse.

Flessibilità.
Il trust può avere a oggetto un’ampia gamma di beni — incluse partecipazioni societarie, liquidità e strumenti finanziari — nel rispetto delle regole applicabili al loro trasferimento. Il fondo patrimoniale è invece limitato a immobili, mobili registrati e titoli di credito, con una disciplina più circoscritta ancorata agli artt. 167-171 c.c.

Protezione patrimoniale.
Entrambi gli strumenti possono offrire forme di protezione dai creditori, ma con meccanismi diversi. Il fondo patrimoniale opera attraverso l’art. 170 c.c., secondo cui l’esecuzione sui beni vincolati non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il trust opera attraverso la separazione patrimoniale, nei limiti descritti nella sezione dedicata. In entrambi i casi la protezione non è assoluta ed è vulnerabile agli strumenti di tutela dei creditori previsti dall’ordinamento.

Costi.
Il fondo patrimoniale presenta costi di costituzione normalmente inferiori e non comporta costi annuali di gestione comparabili a quelli di un trustee professionale.

Finalità successoria.
Il trust può essere strutturato per proseguire dopo la morte del disponente e regolare nel tempo l’amministrazione e la distribuzione dei beni. Il fondo patrimoniale cessa nei casi previsti dall’art. 171 c.c., tra cui annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; in presenza di figli minori il vincolo prosegue fino alla maggiore età dell’ultimo figlio.

Soggetti deboli e situazioni complesse.
Per la tutela di soggetti con disabilità, per patrimoni articolati o per situazioni familiari complesse, il trust offre una capacità di personalizzazione generalmente superiore a quella consentita dalla disciplina del fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale presenta una disciplina più circoscritta e costi normalmente inferiori. Il trust consente una maggiore personalizzazione, ma richiede una progettazione più complessa e una gestione continuativa. La scelta deve essere compiuta dopo avere analizzato composizione del patrimonio, situazione debitoria, assetto familiare, obiettivi successori e sostenibilità dei costi.

Ravasi | Pennisi affianca imprenditori e professionisti nella progettazione e nella gestione degli strumenti di protezione patrimoniale: dalla valutazione delle esigenze alla scelta dello strumento più adatto, dalla costituzione alla supervisione nel tempo. Il team interdisciplinare di Ravasi | Pennisi riunisce 15 professionisti tra avvocati, commercialisti e analisti finanziari, con l’obiettivo di progettare soluzioni calibrate sulla composizione del patrimonio e sugli obiettivi concreti di ciascun caso.